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Premessa
Nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 195/2006 che ha modificato il D.Lgs 626/94 introducendo, al TITOLO V-bis, la nuova normativa sulla PROTEZIONE DA AGENTI FISICI e, più specificamente ha stabilito i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro.
Con la nuova normativa vengono abrogate le disposizioni riguardanti la “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” di cui al Titolo IV del D.Lgs 277/91, nonchè l’art. 24 del DPR 303/56 e la voce “rumori” dalla Tabella allegata allo stesso decreto.
La nuova normativa attua integralmente la nuova Direttiva Europea 2003/10/CEE.
Il rumore e le attività lavorative.
La terza indagine europea sulle condizioni di lavoro indica che oltre il 29% dei lavoratori è esposto a livelli di rumorosità nocivi per almeno un quarto del tempo trascorso sul posto di lavoro e l’11% per tutta la durata del tempo.
Lo sviluppo industriale ha comportato nel tempo, suo malgrado, un aumento del numero di persone esposte a livelli di rumorosità nocivi sul posto di lavoro e la sordità indotta dal rumore permane spesso una condizione permanente e irreversibile pur essendo assolutamente evitabile.
LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI DELLA NUOVA NORMATIVA:
La valutazione del rischio di esposizione e gli aggiornamenti:
La valutazione del rischio da esposizione a rumore diventa parte integrante della valutazione generale dei rischi di cui al D.Lgs 626/94.
In tutte le attività ove vi siano lavoratori subordinati o ad essi equiparati deve essere effettuata o aggiornata, in base alle nuove disposizioni, la valutazione del rischio da esposizione a rumore. Il Decreto è operativo dal 14 Dicembre 2006.
I nuovi valori di esposizione al rumore:
La nuova Direttiva Europea, recepita con il D.Lgs. 195/06, introduce livelli soglia più bassi rispetto a quelli stabiliti precedentemente con la Direttiva 86/188/CEE (della quale il D.Lgs 277/91 ne è stato il recepimento in Italia).
I valori di esposizione preesistenti sono modificati: sono stati determinati i valori a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti con la definizione dei “valori inferiori di azione”: > 80 dB(A) e > 135 dB(C) (ovvero Ppeak < 112 mPa) e “valori superiori di azione” > 85 dB(A) e > 137 dB(C) (ovvero Ppeak < 140 mPa). Per i due campi di valori indicati è stabilito, rispettivamente: "informazione, formazione e fornitura di DPI" od "informazione, formazione e fornitura di DPI con obbligo di utilizzo, sorveglianza sanitaria".
I “valori limite di esposizione” il cui superamento è vietato: a) esposizione personale a rumore superiore a 87 dB(A); b) esposizione a valori di pressione acustica istantanea ponderata “C” superiore a 140 dB(C).
La limitazione all’esposizione:
I lavoratori non possono essere esposti ai rumori che superino i “valori limite di esposizione” di cui si è detto precedentemente.
Le azioni per ridurre i rischi da esposizione a rumore:
- In caso di esposizione di lavoratori a rumore che comporti il superamento dei valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) e/o a esposizione a pressione acustica istantanea superiore a 140 dB(C), la nuova normativa prevede che il datore di lavoro: “tenga conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.”
- Fermo restando l’obbligo del non superamento, è richiesta l’adozione immediata di misure per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE e la individuazione delle cause.
- Se a seguito della valutazione dei rischi derivanti dalla esposizione a rumore risultano superati i “valori superiori di azione” è richiesto al datore di lavoro la elaborazio e l’applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.
I dispositivi di protezione individuale dell’udito:
La nuova normativa puntalizza alcuni apetti riguardanti i DPI dell’udito:
disponibilità, caratteristiche adeguate e verifica dell’efficacia.
La disponibilità è prevista per tutti i lavoratori la cui esposizione al rumore è maggiore dei valori inferiori di azione; ma soprattutto la scelta di otoprotettori con caratteristiche adeguate e valutazione dell’efficacia dei medesimi richiedono l’analisi di molteplici fattori oggettivi e soggettivi.
Tra questi:
- la capacità di attenuazione da consentire una effettiva diminuzione dell’energia sonora che giunge all’orecchio, riportandola a livelli accettabili;
- l’attenuazione sonora selettiva nei confronti delle frequenze del rumore da cui è necessario proteggersi, consentendo in pari tempo le comunicazioni verbali;
- i materiali atti a garantire l’innocuità del prodotto e il necessario comfort durante l’uso. Soprattutto il comfort, unitamente al giusto potere di attenuazione determina la portabilità dell’otoprotettore per tutto il periodo di esposizione e, quindi, la sua reale efficacia contro i rischi derivanti dall’esposizione a rumore.
Possibili interazioni tra rumore e vibrazioni, sostanze ototossiche, segnali di avvertimento.
La nuova normativa prevede che, per quanto possibile a livello tecnico, il datore di lavoro, nella valutazione, tenga conto delle possibili interazioni tra rumore e vibrazioni, tra rumore e sostanze ototossiche, tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di di infortuni.
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